PALERMO: Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e per le Corti d’Assise d’Appello

I L   S I N D A C O

Visto l’art. 21 della legge n.287 del 10 Aprile 1951 sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall’art.3 della legge 5 maggio 1952 n.405; Vista la legge 27 dicembre 1956 n.1441 sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti d’Assise e nelle Corti d’Assise di Appello;

INVITA

Tutti i cittadini interessati e residenti nel territorio del Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art.9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n°287, e non si trovino nelle condizioni di cui all’art.12 della stessa legge, a iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello. Le domande in carta libera, indirizzate al Sindaco, compilate su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Elettorale o scaricabile dal sito ufficiale del comune www.comune.palermo.it, corredate dal titolo di studio, dovranno pervenire dal 04 Maggio al 31 Luglio 2015 al seguente indirizzo: Ufficio Elettorale – Piazza Giulio Cesare n°52 – 90127 Palermo; oppure inviate per postaallegando fotocopia del documento d’identità.

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287 Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall’art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo. Art. 11 – Incompatibilità con l’ufficio di giudice popolare. Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment