Codice deontologico Istruttore Cinofili

  Codice Deontologico

PREMESSA

Considerato che l’attività dell’educatore e dell’istruttore cinofilo riveste un ruolo di grande rilievo nei rapporti uomo-cane nell’attuale società e che gli studi sul cane, le continue evoluzioni del pensiero i cambiamenti normativi impongono una conseguente evoluzione di questa importante figura professionale e conseguente riconoscimento. Lo scopo dell’A.N.A.S. è quindi quello di regolare l’operato degli educatori-istruttori cinofili o tecnici iscritti sotto il profilo etico e deontologico per tutelare il benessere psico-fisico del cane.

NORME GENERALI
Art. 1

Il benessere dei cani e dei conduttori è prioritario e mai subordinato a fini personali o speculativi.

Art. 2

Gli educatori-istruttori devono esercitare con professionalità e serietà, sono responsabili delle loro azioni verso il binomio (cane-uomo) e verso la società. Il loro comportamento, oppure i loro consigli, nello svolgimento della loro professione non devono in alcun modo ledere nessuno.

Art. 3

Gli educatori-istruttori non devono imporre impropriamente il loro punti di vista, o disprezzare pubblicamente l’operato, la condotta o le opinioni altrui bensì dovranno esporre il proprio pensiero cercando di aiutare, per quanto possibile, il binomio.

Art. 4

E’ fatto divieto agli educatori-istruttori di abusare della propria attività, devono mantenere relazioni professionali con i propri iscritti, non devono in alcun modo sfruttare tali relazioni per scopi, di qualsiasi natura, scorretti.

Art. 5

Gli educatori-istruttori non devono il proprio lavoro in modo illecito o non professionale, ne devono esercitare la loro professione in modo tale da mettere in cattiva luce la reputazione dell’A.N.A.S.

Art. 6

Gli educatori-istruttori devono crescere professionalmente provvedendo al proprio aggiornamento e alla propria continua formazione.

Art. 7

Gli educatori-istruttori hanno il divieto di collaborare con allevatori senza scrupoli che antepongano i loro scopi economici a scapito dei cuccioli che “producono”, non considerando il benessere psico–fisico dei cani allevati, anche se questo comporta da parte del tecnico affiliato rinunciare a rientri economici, pubblicitari e quant’altro.

Art. 8

 Gli educatori-istruttori nel caso si trovino di fronte ad un caso di difficoltà economica di un socio/cliente con un cane con evidenti problematiche, deve cercare di aiutare tale binomio per quanto possibile.

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Art. 9

 I “Tecnici” riconosciuti dall’A.N.A.S. devono tenere un libro soci dove sono registrati i dati anagrafici dei soci e dei propri cani con le schede per ognuno dei soggetti, tali dati devono essere custoditi nel rispetto delle legge sulla privacy attualmente in vigore.

Art. 10

 Gli educatori-istruttori non devono dare garanzie sul risultato di un percorso educativo, sia esso un addestramento oppure un processo di rieducazione comportamentale, perché è impossibile valutare a priori tutte le sinergie e la relazione che il proprietario è in grado di attuare.

Art. 11

 La preparazione dei “Tecnici” riconosciuti dall’A.N.A.S.  deve essere tale da sostenere delle lezioni individuali e collettive, valutare i diversi livelli raggiunti da ogni binomio ed eventualmente suddividendoli in classi in modo da garantire la progressione nel lavoro. Tutti i soggetti presenti durante una lezione devono essere seguiti in ugual misura.

Art. 12

 Gli educatori-istruttori dovranno indirizzare il proprio socio verso un collega con competenze o attitudini personali diverse o maggiormente affini al caso in questione qualora non fosse in grado di portare a termine lo stesso.

Art. 13

 Gli educatori-istruttori devono essere onesti nel valutare le richieste e l’effettivo bisogno del socio e del cane, senza farli partecipare inutilmente a corsi o a lezioni superflue, dichiarando in anticipo un’effettiva stima dei costi che dovrà sostenere.

Art. 14

 Gli educatori-istruttori tratteranno tutti i cani con rispetto. Devono impegnarsi, inoltre, ad operare ad alto livello professionale e usare e consigliare metodi in linea con i principi della gentilezza e della onestà verso i cani e verso i soci. Per questo motivo, non si dovrà far uso di collari a catena fissi ed a strangolo, collari con le punte, collari e dispositivi elettrici, attrezzature e tecniche coercitive. I membri lavoreranno per mettere a punto e per applicare le tecniche di training cognitivo, orientato a rispettare il benessere dell’animale e valorizzare le sue caratteristiche individuali e sociali.

Art. 15

 Tutte le procedure che causano al cane dolore, afflizione e potenziali danni fisici sono contraddittorie con i “metodi gentili”. Queste procedure rappresentano una violazione seria di comportamento etico e professionale. Nel caso di accertato coinvolgimento con episodi di crudeltà o negligenza nei confronti degli animali sarà considerato violato questo codice verrà convocato il CTN per applicare le sanzioni disciplinari previste dall’Art. 5.

Art. 16

 Le tecniche che si utilizzeranno e si consiglieranno devono basarsi sull’applicazione di conoscenze e ricerche scientifiche e risultare dall’esperienza pratica sull’uso dei metodi non coercitivi. Se si utilizzeranno tecniche sperimentali, si dovranno informare sia il socio sia il medico veterinario referente. I membri forniranno ai soci informazioni sulla natura e i motivi delle loro azioni e sui possibili rischi e conseguenze che potrebbero derivarne. Faranno in modo che il loro lavoro non crei false aspettative nel socio.

Art. 17

 Gli educatori-istruttori si comporteranno in modo tale da non sminuire la fiducia che la gente ha nei confronti della categoria professionale o nei confronti dell’A.N.A.S.  e non eserciteranno se si troveranno in condizioni fisiche o psichiche non idonee.

Art. 18

 I membri accetteranno i soci tramite fonti diverse o tramite la pubblicità diretta. Qualora tale pubblicità si riferisse a club o società non affiliate all’A.N.A.S., ciò non implicherà nessuna adesione da parte dell’Ente altrimenti che per certificare, se possibile, che tutti gli Istruttori siano propri “Tecnici” regolarmente affiliati.

Art. 19

 I “Tecnici” riconosciuti dall’A.N.A.S. che lavorano con degli assistenti che non sono membri di questo Ente, che non hanno pertanto seguito l’iter formativo previsto, dovranno fare in modo e assicurarsi che i loro assistenti agiscano in modo responsabile verso i clienti e in conformità allo spirito di questo regolamento.

Art. 20

 Nel progettare le sedute di educazione, istruzione, addestramento o di riabilitazione comportamentale, gli educatori-istruttori devono considerare il benessere fisico e psichico del cane.

Art. 21

 Prendere atto che il diritto d’appartenenza all’A.N.A.S. è riconosciuto esclusivamente al singolo istruttore che affilia la propria associazione, la propria società, il proprio club, o il proprio circolo, garantendone l’attività dei propri collaboratori/assistenti se non riconosciuti anch’essi dall’A.N.A.S.

Art. 22

 Discostarsi da tale codice può essere causa di radiazione dall’Ente. Il CTN dell’A.N.A.S. fornirà direttive sui problemi relativi al codice di pratica o alla condotta dei propri membri e qualsiasi reclamo o controversia che ne deriva, sarà dibattuta secondo le norme statutarie dell’Ente.