Codice deontologico per mediatori

Art.1

Il presente Codice Etico, Deontologico e di Condotta è un insieme d’indicatori di autoregolamentazione, d’identificazione e di appartenenza, cui hanno l’obbligo di attenersi tutti i professionisti appartenenti, in quanto Soci, a A.N.A.S. nell’ambito del loro lavoro e anche durante il tirocinio, al fine di preservare e accrescere la reputazione, la competenza e la professionalità dei Mediatori Familiari.

Art.2

Il Codice ha lo scopo di precisare l’etica professionale e le norme di condotta cui il Mediatore Familiare deve attenersi nell’esercizio della propria professione al fine ultimo di tutelare quanti entrano in contatto con il mediatore nella loro qualità di consumatori, persone e genitori e quindi in ultima analisi tutelare i minori coinvolti nella vicenda separativa, così come previsto dall’art.27- bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art.3

Ai fini del presente codice il Mediatore Familiare è colui che fornisce la propria assistenza in un procedimento, comunque definito o generalmente qualificato in ciascuno Stato della Comunità Europea, con cui due o più parti mirano a raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la pronuncia di una sentenza.

Egli è un professionista qualificato a seguito di una specifica e rigorosa formazione teorico-pratica. Interviene, quale figura terza e imparziale in un ambiente neutrale, in autonomia rispetto all’ambito giudiziario, nel percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di difficoltà o di cessazione del rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituita. Si adopera affinché i mediandi raggiungano in prima persona accordi direttamente negoziati, rispetto a bisogni ed interessi da loro stessi precisati, con particolare attenzione ai figli attraverso l’esercizio e il mantenimento della comune responsabilità genitoriale.

L’esercizio della Mediazione Familiare è libero, autonomo, competente, indipendente nel giudizio intellettuale e tecnico. È fondato sull’obbligo del segreto professionale, sul rispetto dei mediandi (intesi anche nella loro qualità di consumatori) e dei principi di buona fede, di correttezza, di trasparenza, di responsabilità del professionista.

I professionisti iscritti a A.N.A.S. sono tenuti a osservare scrupolosamente gli obblighi e i divieti fissati nel presente codice di condotta.

La mancata osservanza di tutti o parte di quegli obblighi e divieti, si configura come condotta in contrasto con la professionalità del Mediatore Familiare, è motivo di decadenza dalla qualità di Socio.

Art.4

L’esercizio della MF comporta da parte del professionista mediatore imparzialità nei confronti delle parti.

Al Mediatore Familiare è proibito:

  • intervenire in mediazioni che coinvolgono persone con cui esista o sia esistito un precedente legame personale e professionale (familiare, amicale e lavorativo);
  • erogare ai mediandi servizi che esulano dall’ambito specifico della Mediazione Familiare;
  • fare pressione sui mediandi affinché aderiscano a un accordo che non sia fonte di libero consenso;
  • accettare incarichi riservati dalla legge in via esclusiva agli iscritti in ordini, collegi, albi, elenchi o registri.

Il Mediatore Familiare ha l’obbligo di precisare ai mediandi che le informazioni o i consigli di ordine legale e/o psicologico e/o medico e/o attinenti a competenze diverse da quelle previste dalla Mediazione Familiare, devono essere ottenuti ricorrendo liberamente a professionisti iscritti ad ordini o collegi delle specifiche discipline interessate.

Art.5

Salvo riserva di applicazione delle disposizioni del Codice di Procedura Penale italiano in tema di segreto professionale, il Mediatore Familiare deve attenersi al più assoluto segreto sullo svolgimento, sui contenuti dei colloqui di Mediazione Familiare e sugli eventuali accordi raggiunti.

L’annullamento del segreto professionale può avvenire solo con l’assenso scritto di tutti i mediandi, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Sono tenuti al rispetto del segreto professionale, oltre ai Mediatori Familiari, anche i tirocinanti, gli stagisti e gli allievi in formazione e in generale tutti coloro che, avendo ottenuto l’assenso di tutti i mediandi, assistono ai colloqui di Mediazione Familiare.

Art.6

Il Mediatore Familiare ha l’obbligo di aggiornare costantemente la propria preparazione professionale conservando e accrescendo conoscenze, abilità e competenze nell’interesse proprio e degli utenti/mediandi.

Il mancato rispetto delle direttive di cui al presente articolo è motivo di decadenza dalla qualità di Socio professionista di A.N.A.S..

Art.7

I Mediatori Familiari devono rigorosamente attenersi alla normativa dello Stato in cui esercitano la propria attività professionale, con particolare riferimento al regime professionale e fiscale in  vigore nel luogo di domicilio fiscale.

Tutti gli associati a A.N.A.S., pena l’esclusione dall’associazione, devono contrarre la polizza assicurativa per la Responsabilità Civile (R.C.).

Art.8

È vietata ogni condotta tesa direttamente o indirettamente all’acquisizione di rapporti di clientela con modalità non conformi alla correttezza e al decoro professionali.

Il divieto vale anche per l’invio a professionisti di altre discipline che deve restare sempre una libera e incondizionata scelta dei mediandi.

Art.9

Nelle relazioni con altre professioni e professionisti, il Mediatore Familiare porterà il proprio contributo facendo riferimento alle caratteristiche fondanti della propria professione e dovrà tener conto e rispettare le norme giuridiche che attribuiscono ad altre professioni attività a esse riservate.

Il Mediatore Familiare contrasta l’esercizio abusivo delle professioni regolamentate, segnalando alle autorità competenti eventuali abusi. Utilizza il proprio titolo professionale per attività a esso pertinenti e non avalla con esso attività ingannevoli o abusive.

Il mancato rispetto delle direttive di cui al presente articolo è motivo di decadenza dalla qualità di Socio professionista di A.N.A.S..

 

Art.10

Il Mediatore Familiare in caso di difficoltà nel proprio operato è tenuto a richiedere la supervisione professionale a Mediatori Familiari supervisori e/o colleghi Mediatori Familiari professionisti di lunga esperienza, al fine ultimo di offrire un servizio in grado di rispettare i principi di tutela descritti nel presente Codice.

Art.11

I mediandi fin dal primo incontro, nella loro qualità di utenti e consumatori, devono essere adeguatamente informati dal Mediatore Familiare circa gli obiettivi, le caratteristiche e le varie fasi del percorso di mediazione oltre che della specificità del suo intervento distinguendolo da quello  di altri professionisti iscritti a ordini o collegi, in particolare dell’ambito giuridico, psicologico, psicoterapeutico e socio-assistenziale.

I mediandi inoltre devono apprendere dal Mediatore Familiare il costo degli incontri, le modalità di pagamento e che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto.

Per il pieno rispetto dei diritti di riservatezza personali dei mediandi, il Mediatore Familiare deve richiedere a essi la sottoscrizione del consenso informato e della privacy.

Ai Mediatori Familiari Soci professionisti di A.N.A.S. è fatto divieto di vincolare gli utenti/mediandi con un contratto che li obblighi a effettuare un numero minimo di colloqui.

Gli utenti/mediandi, come lo stesso Mediatore Familiare, hanno il diritto di interrompere la Mediazione Familiare quando lo riterranno opportuno e i costi riguarderanno i soli incontri effettuati e quelli non effettuati perché gli utenti/mediandi non si sono presentati senza adeguato preavviso.

Il Mediatore Familiare otterrà l’incarico e il consenso esclusivamente dagli utenti/mediandi.

Nel caso in cui la Mediazione Familiare sia raccomandata da un Magistrato, i mediandi hanno il diritto di essere informati dal Mediatore Familiare che:

  • riferirà all’autorità giudiziaria, nel rispetto dell’obbligo di riservatezza, esclusivamente circa l’adesione o meno al percorso di Mediazione Familiare, senza aggiungere alcun commento;
  • nel caso di raggiungimento di accordi in Mediazione Familiare, tali accordi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi o tramite i loro avvocati;
  • nel caso d’interruzione della Mediazione Familiare o dell’impossibilità di proseguire o in assenza di accordi raggiunti, nulla sarà riferito da parte del Mediatore Familiare alle autorità competenti;
  • l’invio da parte dei Magistrati è subordinato al consenso degli utenti/mediandi.

A tutela dei propri diritti in quanto consumatori, i mediandi devono essere informati  dal Mediatore Familiare che presso la sede di A.N.A.S., in applicazione della L. 4/2013, è istituito lo Sportello del Consumatore.Il mancato rispetto delle direttive di cui al presente articolo è motivo di decadenza dalla qualità di Socio professionista di A.N.A.S., così come descritto nell’art.8 dello Statuto.

Art.12

La Mediazione può essere interrotta qualora:

  • lo decida uno o entrambi i mediandi;
  • il Mediatore Familiare valuti che non esistono le condizioni di attivazione e/o di prosecuzione del percorso di mediazione;
  • il Mediatore Familiare valuti che le regole della Mediazione Familiare non siano state rispettate;
  • il Mediatore Familiare non sia più in grado di garantire la necessaria imparzialità.

 

Art.13

Tutte le dichiarazioni pubbliche dei Mediatori Familiari Soci professionisti di A.N.A.S. devono essere coerenti con i contenuti del presente Codice.

Il mancato rispetto delle direttive di cui al presente articolo è motivo di decadenza dalla qualità di Socio professionista di A.N.A.S..

Art.14

Nell’attività di autopromozione, i Mediatori Familiari sono tenuti a essere veritieri e corretti in modo da non arrecare pregiudizio agli utenti/mediandi e al decoro della professione.

Si asterranno da ogni forma di pubblicità ingannevole o comparativa che possa pregiudicare la correttezza delle informazioni rivolte ai clienti.

Nelle informative pubblicitarie i Mediatori Familiari non possono attribuirsi titoli professionali, diplomi e competenze che non possiedono.

Il mancato rispetto delle direttive di cui al presente articolo è motivo di decadenza dalla qualità di Socio professionista di A.N.A.S..

Art.15

Ai Mediatori Familiari Soci professionisti di A.N.A.S. sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo.

Art.16

Il professionista iscritto a MEDEFitalia, in applicazione della normativa vigente, ha l’obbligo di informare gli utenti/mediandi del proprio numero d’iscrizione all’Associazione (art.8 c.2 L. 4/2013) e a fornire all’utente/cliente, attraverso un documento scritto, i riferimenti dell’Associazione di appartenenza con l’indicazione della denominazione, della sede legale nazionale, del sito web, anche per consentire l’inoltro di eventuali reclami.

Art.17

I propri associati si attengano a regole di carattere deontologico e di condotta descritte nel presente codice, prevedendo adeguate sanzioni disciplinari cui sottoporre gli associati in caso di violazioni. Le sanzioni disciplinari sono irrogate degli Organismi di vigilanza della condotta professionale.

Art.18

A garanzia dei mediandi, intesi anche nella loro qualità di consumatori, degli associati e dell’associazione stessa, prevede l’istituzione di una Commissione Disciplinare, qualora risultasse necessario verificare, sia per valutazione autonoma che per segnalazione di un utente che ha usufruito dei servizi di mediazione familiare (anche attraverso lo sportello di tutela e di ascolto agli utenti/consumatori istituito presso la sede nazionale) o di un altro socio, il rispetto da parte di un proprio associato dei requisiti professionali e dei criteri stabiliti dallo Statuto, dal Codice Etico, Deontologico e di Condotta e dal Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente.