IL LEGALE RISPONDE: L’Autovelox va ben segnalato

Rispondiamo alla domanda di un nostro lettore che ci chiede se sia possibile far annullare una multa per eccesso di velocità in quanto la postazione autovelox non era segnalata.

Ebbene, alla luce di una recentissima sentenza della Cassazione , la 707/2015, si può affermare che tanto lo strumento di rilevazione quanto il cartello di preavviso devono essere ben visibili .

Tale sentenza ha ribadito quanto già affermato dall’ art. 142, comma 6bis Codice della strada, il quale stabilisce che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice”. 

Quali sono le regole di segnalazione della presenza di una postazione autovelox?

La segnalazione della presenza dell’autoveloxpuò farsi con cartelli stradali temporanei o permanenti, con segnali luminosi a messaggio variabile oppure con dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli purché essa sia “univoca e adeguata”.

Il segnale di preavviso della presenza dell’autovelox va collocato in funzione del tipo di strada in modo che sia sempre garantito “il tempestivo avvistamento della postazione anche tenendo conto della velocità locale predominante” e, in ogni caso, non oltre 4 km dall’autovelox e ad almeno 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) e 80 metri sulle altre strade.

I cartelli di avviso devono indicare la formula “controllo elettronico della velocità” oppure “rilevamento elettronico della velocità” riportato su fondo adeguato al tipo di strada per la quale sono installati, cioè bianco per le strade urbane, blu per le extraurbane e verde nelle autostrade.

Se tali prescrizioni non dovessero essere rispettate , si può chiedere l’annullamento della multa previa acquisizione delle prove fotografiche di quanto affermato eventualmente avvalorate da testimoni.

 

Avv. Giuseppe Freni

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