IL LEGALE CONSIGLIA: Che fare in caso di Postepay clonata?

Se incappiamo, a nostra insaputa, nella clonazione di una carta emessa da Poste Italiane, ciò può essere particolarmente rischioso per i nostri risparmi. 

Innanzitutto, è necessario sporgere immediatamente denuncia ai Carabinieri o alla Polizia Postale, esibendo una stampa dell’estratto conto, successivamentesi deve bloccare la carta ed inoltrare la richiesta di rimborso a Poste Italiane mediante raccomandata A/R all’indirizzo “Poste italiane SPA – Condirettore generale revisione interna banco posta reclami, viale Europa, 175 – 00144 Roma”. Nella lettera di diffida si dovrà spiegare l’accaduto formulando anche una richiesta di rimborso ed allegando come documentazione la denuncia, una copia della lista dei movimenti con evidenziato quello disconosciuto, una copia del documento della Postepay con codice di blocco.

Purtroppo, Poste Italiane alle volte nega il riconoscimento di un rimborso, sostenendo che il sito ove è stata utilizzata la carta , possiede elevati standard di sicurezza (la maggior parte in Italia), in quanto per concludere l’acquisto bisogna inserire tutti i codici dispositivi della carta (numero, data di scadenza e codice Cvv2 posto sul retro della carta).

In realtà Poste Italiane è contrattualmente “depositaria a titolo oneroso” e , come tale, obbligata al rimborso delle somme illecitamente prelevate, anche se da parte sua sostiene di non essere responsabile e di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il verificarsi della frode.

Anche per le clonazioni del Postamat vale lo stesso principio perché Poste Italiane, svolgendo attività professionale, è tenuta ad avere una particolare diligenza, superiore a quella media.

Faccio presente, inoltre, che ai sensi del D.lgs. 11/2011, il quale recepisce in Italia la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno , è la società emittente che deve dimostrare la frode o che l’ammanco è dovuto ad una colpa del cliente: che sia stato inserito il Pin non basta come prova sufficiente della regolarità della transazione.

Infatti, ai sensi dell’art. 25 comma 6 dell’anzidetto decreto, nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un’operazione di pagamento, il prestatore è tenuto a rimborsare al pagatore, senza indugio, l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto.

Tale aspetto sarà da tenere in conto per la formulazione della richiesta di risarcimento.

Se Poste Italiane continuerà a negare il pagamento a questo punto si potrà alternativamente agire presso l’Arbitro bancario e finanziario , oppure alternativamente, al Giudice di Pace competente per territorio o al Tribunale se l’ammanco è superiore ai 5.000 euro.

Avv. Giuseppe Freni

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