L’A.N.A.S. vi invita a visionare la scheda per i Docenti interessati alla presentazione di Ricorsi per la Ricostruzione di Carriera.
RICORSO PER OTTENERE L’IMMEDIATA VALUTAZIONE PER INTERO DI TUTTO IL PERIODO PRE-RUOLO OGGI ILLEGITTIMAMENTE VALUTATO PER INTERO SOLO FINO A 4 ANNI, CON LA PARTE ECCEDENTE VALUTATA PER SOLI 2/3 AI FINI GIURIDICI E IL RESTANTE 1/3 AI SOLI FINI ECONOMICI.
Requisiti: A chi è rivolto?
Docenti immessi in ruolo e che hanno ottenuto la ricostruzione della carriera da meno di dieci anni e che abbiano svolto almeno sette anni di precariato.
Docenti e ATA di ruolo con più di 4 anni di servizio pre-ruolo, con nomina giuridica ed economica non successiva all’a.s. 2010/11.
Cosa si chiede?
Riconoscimento ai fini economici per intero in luogo di due terzi di tutti gli anni di precariato eccedenti i primi quattro, già riconosciuti per intero dal Miur.
Pagamento delle differenze stipendiali maturate negli ultimi cinque anni con l’anticipo degli scatti di anzianità e mantenimento del riconoscimento dell’anticipo degli scatti anche per il futuro.
(con riconoscimento anche ai fini previdenziali e del TFR)
Che documenti servono?
Copia del decreto di ricostruzione della carriera
Copia Carta d’Identità e Codice Fiscale
Copia della diffida (D5) al MIUR e ricevuta di ritorno
Se reddito inferiore ai limiti di legge, auto-dichiarazione (AD) per l’esenzione dal C.U.
(Contributo Unificato)
Sottoscrizione della convenzione (C5) con lo studio legale
Modalità di preadesione:
Per poter preaderire al ricorso è necessario espletare la procedura di iscrizione all’ANAS. https://www.anasitalia.org/
Costi di adesione:
L’adesione al ricorso ha un costo di: 150,00€
Secondo il meccanismo attuale previsto dalla normativa di legge e contrattuale, nella ricostruzione di carriera il Ministero illegittimamente non riconosce tutto il servizio svolto dal docente supplente.
I Tribunale del Lavoro da tempo , garantiscono l’applicazione delle sentenze della Corte di giustizia europea del 19 luglio 2007 e del 18 dicembre 2011 e la conseguente disapplicazione del CCNL 2006/2009 vigente (firmato dai sindacati rappresentativi) e dell’art. 485 del Testo unico sulla scuola, perché sono in contrasto con il principio di non discriminazione scaturito dall’applicazione della direttiva europea sull’abuso dei contratti a termine, in assenza di ragioni oggettive relative alle mansioni svolte.
Tale danno si quantifica in quasi 14 mila euro di arretrati annuali e aumenti mensili di 450 euro sulla busta paga.
Il ricorso è utile anche per sbloccare la progressione di carriera per i neo-immessi in ruolo dal 1 settembre 2011 con servizio pre-ruolo, rimasti al livello dello stipendio iniziale, al fine di sfuggire al blocco del primo gradino stipendiale disposto dal CCNL integrativo del 4 agosto 2011.
Sono quasi 400 mila i docenti e gli ATA assunti dal 1999 e la maggior parte dei quali può vantare numerosi anni di servizio pre-ruolo con una carriera raffreddata.
Qui di seguito una tabella illustrativa.
Anni di servizio | CCNL – 2006&2009 D.LGS. 197/1994 |
Vincitori di Ricorso | AUMENTI |
1998/1999 | PRE-RUOLO Riconosciuti soltanto cinque anni di anzianità di servizio a partire dal 2007/2008 |
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1999/2000 | |||
2000/2001 | I gradino stipendiale | Arretrato | |
2001/2002 | |||
2002/2003 | |||
2003/2004 | |||
2004/2005 | |||
2005/2006 | |||
2006/2007 | II gradino stipendiale |
2007/2008
ANNO DI PROVA – RUOLO
2007/2008 | I gradino stipendiale | II gradino stipendiale | ARRETRATO Pre-ruolo e ruolo 13.905,44 EURO |
2008/2009 | |||
2009/2010 | |||
2010/2011** | II gradino stipendiale | ||
2011/2012 | |||
2012/2013* | |||
2013/2014* | |||
2014/2015* | III gradino stipendiale |
AUMENTO MENSILE 452,97 EURO |
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2015/2016 | |||
2016/2017 |
2017/2018 | II gradino stipendiale | III gradino stipendiale | AUMENTO MENSILE 452,97 EURO |
2018/2019 | III gradino stipendiale | ||
2019/2020 | |||
2020/2021 | VI gradino stipendiale | ||
Gradini (I) 3-8, (II) 9-15, (III) 15-21 *Dal gennaio 2013 al luglio 2015 blocco scatti di anzianità. **Dal 1 settembre 2011 abolito dal CCNL il primo gradino stipendiale per i neo-assunti. |