L’Avvocato risponde: La donazione di cosa altrui

La donazione, ai sensi dell’art. 769 del Codice Civile , è il contratto a forma solenne ( stipulato di regola per atto pubblico alla presenza di due testimoni) con il quale, per spirito di liberalità, una parte dona un suo diritto o assume un’obbligazione a favore dell’altra parte.

La donazione, pertanto, è un vero  e proprio contratto che  necessita, quale requisito essenziale di validità, l’accettazione del donatario, tanto è vero che, fino a quando l’accettazione non è stata comunicata al donante, sia quest’ultimo che il donatario possono revocare in qualsiasi momento la loro dichiarazione ai sensi dell’art. 782 c.c.

La legge prevede che la donazione possa revocarsi solo in presenza  di gravi ragioni ovvero per ingratitudine del donatario ex art. 801 c.c. o per sopravvenienza di figli  ex art. 803 c.c.

Tale revoca, pronunciata giudizialmente, obbliga il donatario alla restituzione dei beni, non pregiudicando i diritti dei terzi che hanno acquistato anteriormente alla domanda di revoca, fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda.

Tuttavia, la donazione può avere ad oggetto esclusivamente un bene presente nel patrimonio del donante, non può essere donato  né un bene di proprietà altrui né un bene futuro.

Che succede se si dona la cosa altrui?

La Cassazione con diverse sentenze ( tra le tante si cfr. 20 dicembre 1985 n. 6544,  5 Maggio 2009 n. 1035, 23 maggio 2013 n. 12782, 23.05.2014 n. 11545) ha più volte confermato la nullità della donazione con la quale il donante dispone di un diritto altrui ritenendo che, nel divieto di alienazione di beni futuri sancito dall’art. 771 codice civile, deve ritenersi compreso anche il bene che non fa parte del patrimonio del disponente.

Tuttavia, la donazione di cosa altrui , sebbene sia nulla, è comunque idonea a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento , mediante usucapione abbreviata ex articolo 1159 codice civile, sempre che tale titolo, tenuto conto sia della sostanza che della forma, sia astrattamente idoneo  a determinare il trasferimento del diritto di proprietà.

Avv. Giuseppe Freni

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