“La rete associativa A.N.A.S informa i propri affiliati o.d.v. ONLUS e cooperative sociali che devono presentare istanza per il ristoro secondo l’avviso 2/2021”

Ieri 29 novembre 2021 è iniziata la corsa alla presentazione delle istanze di ristoro che si concluderà l’11 dicembre 2021. Sono, dunque, ancora tredici i giorni a disposizione degli Enti del Terzo Settore (Ets) per poter presentare la richiesta.

Si attua così il decreto interministeriale del 30 ottobre 2021, che determinava la ripartizione delle risorse finanziarie, pari a 210 milioni, destinate alle Ets.Con il decreto direttoriale n. 614 è stato adottato l’avviso 2/2021, il quale individua i soggetti beneficiari, disciplina i termini e le modalità di presentazione delle istanze, disciplina i termini di controllo sulle istanze e la gestione degli elenchi dei soggetti beneficiari e, infine, disciplina i controlli in merito all’erogazione del contributo.

Ai sensi dell’art. 13-quaterdecies del decreto legge n. 176/2020, possono presentare istanza di contributo:

  • Le organizzazioni di volontariato (Odv) iscritte nei registri regionali e delle province autonome;
  • Le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nel registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
  • Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte nella relativa anagrafe, che nel corso del 2020 abbiano cessato o ridotto le proprie attività statutarie a causa delle misure di contenimento per la gestione dell’epidemia da Covid19.

È inoltre necessario, ai fini dell’ammissione del contributo, che le suddette iscrizioni ai registri, siano state conseguite in una data anteriore al 25 dicembre 2020e risultare alla data dell’istanza.

Una volta erogati i contributi, le amministrazioni erogatrici svolgeranno dei controlli a campione per accertare la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza da parte dei soggetti beneficiari. In caso di indebita percezione, totale o parziale, del contributo, le amministrazioni procederanno al recupero delle somme percepite maggiorate degli interessi legali. Tali somme dovranno essere restituite mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

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