La libertà di ognuno finisce dove inizia la liberta dall’altro: l’ANAS non è, ne pro e ne contro i vaccini ma difende la libertà

L’obbligo del green pass per accedere agli istituti scolastici gravate sul personale scolastico e sui docenti costituisce una violazione dei diritti costituzionali e della normativa europea .

Il decreto legge 111/2021 prevede che a partire dal 1 settembre e fino al 31 dicembre ( termine di cessazione dello stato di emergenza che quasi sicuramente sarà prorogato fino alla fine dell’anno scolastico !) , tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

il decreto prevede che : “Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”

TALE NORMATIVA E’ IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA NOSTRA COSTITUZIONE E CON LA NORMATIVA EUROPEA SULLA CERTIFICAZIONE COVID CHE AL CONTRARIO PREVEDE ESPRESSAMENTE IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE TRA SOGGETTI VACCINATI E NON VACCINATI .

Il governo si preoccupa solo di obbligare alla vaccinazione decine di migliaia di dipendenti della Scuola, contro il loro volere e non considerando che la vera priorità rimane quella si svolgere le lezioni a scuola in sicurezza in ambienti sufficientemente ampi, evitando il crearsi delle classi pollaio, come da recente giurisprudenza.

Il Garante della Privacy si è espresso sul fatto che “è illegittimo per il datore di lavoro chiedere i dati delle vaccinazioni ai propri lavoratori, a meno di un intervento legislativo”.

Il Parlamento Europeo con il regolamento europeo 953 /2021 par. 36 ha vietato ogni discriminazione fra coloro che hanno ricevuto uno o più dosi di vaccino e coloro che per vari motivi non hanno potuto riceverlo e coloro che hanno scelto di non essere vaccinati.

Il personale scolastico non vaccinato gode dei medesimi diritti civili costituzionalmente garantiti di chi è munito di certificazione verde , pertanto non può esser obbligato a sottoporsi all’inoculazione di un farmaco peraltro sperimentale .

Sono minati i diritti di libera circolazione, accesso ai luoghi pubblici ,diritto al lavoro, oltre che alla salute e violazione del principio di autodeterminazione .

I cittadini sono costretti a far valere i propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie e sino ad oggi sono diverse le sentenze dei Tribunali Civili e Amministrativi che in Italia hanno dichiarato l’illegittimità dei vari Dpcm emanati nel corso dell’emergenza epidemiologica .

Per ultimo la recente sentenza del Tar Roma dell’agosto 2021 ha dichiarato l’illegittimità ai fini risarcitori del DPCM del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021, con cui è stato introdotto l’obbligo delle mascherine per gli alunni tra i 6 e 11 anni, per sostanziale difetto di istruttoria, per irragionevolezza e per contrasto con le indicazioni del CTS.

La normativa Europea sulla certificazione Covid prevede espressamente di non discriminare i soggetti vaccinati da quelli che per ragioni di salute o per scelte personali non hanno provveduto all’inoculazione del farmaco sperimentale.

Lo studio legale pertanto ritiene che il divieto di ingresso nei luoghi pubblici e negli istituti scolastici dei soggetti non vaccinati o tamponati introdotto con la normativa nazionale costituisce una violazione della normativa europea , la quale essendo fonte di diritto di rango superiore va applicata in tutto il territorio italiano con disapplicazione della normativa interna italiana.

L’alternativa della sottoposizione a tampone ogni 48 ore appare impossibile sia da perpetrare per tutto il periodo del’emergenza sanitaria sia in termini economici .

Per far valere la normativa europea sulla certificazione Covid occorre che gli operatori scolastici contrari all’obbligo del green pass e che abbiano ricevuto la sospensione dal lavoro / sanzione amministrativa promuovano dei ricorsi avanti al proprio giudice nazionale chiedendo la disapplicazione della normativa nazionale e l’applicazione di quella Europea.

In Spagna il Tribunale Regionale Galiziano si è già espresso negando la vigenza dell’obbligo del green pass previsto solo in singole aree dove l’incidenza del contagio è maggiore .

In italia il protocollo di sicurezza del Miur per l’anno scolastico 2021/2022 prevede di utilizzare alcune non specificate risorse straordinarie, mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate, anche per consentire di effettuare tamponi diagnostici al personale scolastico, ma solo in favore del personale scolastico esentato all’obbligo del vaccino per particolari patologie accertate dal medico di famiglia.

Già nel mese di agosto a seguito di ricorsi di cittadini italiani incoati presso il Consiglio di Stato è stata posta la questione pregiudiziale dell’illegittimità del d.l 111/2021 sul green pass, affinchè la Corte di Giustizia Europea possa decidere sul contrasto tra le limitazioni della normativa italiana disposte con il green pass e la normativa dell’U.E.

COSA FARE?

In attesa della decisione della Corte di Giustizia Europea, il personale scolastico che non intenda vaccinarsi per scelta o perchè ritiene di dover esser esentato potrà recarsi presso l’istituto scolastico per svolgere le sue mansioni chiedendo di non esser discriminato e sospeso dal servizio in virtù del divieto di discriminazione previsto dalla normativa Europea . Qualora il docente dovesse ricevere il provvedimento di sospensione o la sanzione amministrativa dovrà tempestivamente contattare lo studio legale per promuovere il ricorso avverso il provvedimento.

COSTI PER IL RICORSO

In caso di reddito familiare inferiore a 35.240,04 euro non occorre anticipare allo studio legale alcuna somma ma solo compilare il modello di esenzione del pagamento del contributo unificato (scaricabile dalla sezione modulistica scuola – Esenzione pagamento del contributo unificato ) .

In caso di reddito familiare superiore ad euro 35.240, occorre effettuare un bonifico di euro 259,00 pari all’importo del contributo unificato.

Il mancato invio di tutta la documentazione determina l’impossibilità di procedere al ricorso e lo Studio Legale è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di mancato invio della documentazione nei termini richiesti dalla legge.

A CHI RIVOLGERSI:

Studio Legale Annamaria Giannola  cell. 3318038087 e-mail: annagiannola9@gmail.com

 

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