SCUOLA. MOBILITA’ 2017/2018 – Ricorso per il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie dal personale Docente

Con l’Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221, il MIUR ha dato ufficialmente avvio alla mobilità 2017/2018, determinando le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto definitivamente giorno 11/04/2017.

Come abbiamo denunciato lo scorso anno, e che ci ha visti vittoriosi in sede giudiziaria, anche questa mobilità continua ad ignorare i docenti che hanno prestato servizio nelle scuole non statali prima dell’agognato ruolo.

Ed infatti, ai fini della valutazione del punteggio in sede di mobilità, il pre-ruolo nelle scuole paritarie non verrà riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera.

Tale disposizione opera un’evidente disparità di trattamento, avvantaggiando ingiustamente il Docente che ha prestato servizio nelle scuole statali a scapito di coloro che hanno svolto analogo servizio presso le scuole “paritarie”.

Dopo le innumerevoli Ordinanze di accoglimento in tutti i Tribunali di Italia , L’A.N.A.S.,promuove anche quest’anno i ricorsi innanzi ai Tribunali di tutto il territorio nazionale e della Regione Sicilia, per dare la possibilità a tutto il personale docente non di ruolo di ottenere ai fini della mobilità il riconoscimento del periodo di servizio pre-ruolo svolto, sia in Istituti Statali che presso quelli Paritari post 2000 anche ai fini della ricostruzione di carriera e della progressione economica e, dunque, anche ai fini pensionistici.

TIPOLOGIA DI RICORRENTE 

  • Personale Docente che ha prestato servizio nelle scuole paritarie (con anzianità di servizio di almeno 180 giorni per ciascun anno nelle scuole paritarie con decorrenza dall’anno scolastico 2000/2001).

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA 

  • NORMATIVA

Con la Legge 62/2000 viene introdotta nel nostro ordinamento “la parità tra scuola pubblica e scuola privata”. Il sistema nazionale di istruzione viene riconosciuto come costituito dalle scuole statali e da quelle private, oltre dagli enti locali.

Questo sistema si propone di ampliare l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.

Pertanto, al superiore fine del riconoscimento della “parità”, la L. 62/2000 impone agli istituti scolastici il possesso di requisiti strutturali, organizzativi, contenutistici e di qualificazione del personale identici rispetto alle scuole statali (cfr. art. 1, c. 3 e ss. L. 62/2000).

Requisiti il cui possesso deve, ovviamente, essere mantenuto anche dopo il riconoscimento della parità, in considerazione dei controlli a cui gli stessi istituti sono sottoposti ad opera degli Uffici Scolastici Regionali.

A tal proposito la Corte Costituzionale ha ribadito che le scuole paritarie sono tenute a garantire degli standard qualitativi identici rispetto a quelli delle scuole statali al fine “di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall’art. 33, quarto comma, Cost.” (Corte Costituzionale, Sentenza del 22.10.2014 n. 242). E dunque, se le scuole paritarie sono per legge tenute ad erogare un servizio di identica consistenza rispetto a quelle statali, allora non si comprende per quale ragione l’esperienza professionale maturata all’interno di esse non debba essere valutata dall’Amministrazione allo stesso modo.

Ed ancora, il successivo D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all’art. 2, comma 2, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell’ambito delle graduatorie permanenti ha previsto che il servizio di insegnamento svolto nelle scuole paritarie è valutato nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

E’ evidente, dunque, che tale disparità di trattamento violi espressamente il fondamentale “Principio di uguaglianza” garantito dalla nostra Carta Costituzionale, considerato che nessuna differenza di tipo oggettivo sussiste nella natura del servizio, ma riguarda esclusivamente il tipo di istituto in cui è stato reso.

Non ricorre, infatti, alcuna ragione obiettiva che possa giustificare la mancata attribuzione di punteggio al personale Docente delle scuole paritarie, stante l’assenza di qualsiasi riferimento normativo che giustifichi tale disparità di trattamento.

Il contributo unificato per l’iscrizione della causa a ruolo ha un costo di euro 259,00. In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente non dovrà affrontare nessuna spesa essendo prevista la distrazione delle spese in favore del procuratore distrattario che il Miur parte soccombente dovrà versare in favore della parte vittoriosa.

In caso di esito negativo del ricorso, invece, il cliente non dovrà affrontare alcun’altra spesa legale, fatta salva l’ipotesi delle spese processuali “di soccombenza” che il Giudice potrebbe chiedere al lavoratore di pagare, ipotesi che, tuttavia, per tale tipologia di ricorsi, non dovrebbe presentarsi. Tutto ciò premesso, si informa che gli interessati potranno contattare lo Studio Legale sito in Palermo (3318038087 o via e mail anas.nazionale@libero.it) per la proposizione del suddetto ricorso .

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