PARERE LEGALE: Come tutelare le nostre foto sui social network

L’ utilizzo quotidiano delle reti telematiche, in grado di mettere rapidamente in connessione l’intero pianeta, impone l’individuazione di strumenti giuridici che tutelino i diritti della personalità – con particolare riguardo al diritto all’immagine e alla riservatezza – da nuove forme di aggressione alla propria vita privata.

In particolare, l’immagine di ogni individuo è un bene personale la cui diffusione e pubblicazione deve essere preventivamente autorizzata ( cioè si deve prestare il proprio consenso ed essere d’accordo alla pubblicazione) ed , in ogni caso, gli scatti non devono recare danni all’onore , alla reputazione ed al decoro della persona ritratta.

Il consenso alla pubblicazione della propria immagine ha ad oggetto non il diritto all’immagine, personalissimo ed inalienabile,   ma soltanto il suo esercizio ed  è revocabile in ogni tempo,   anche in difformità di quanto pattuito contrattualmente. ( si veda Cassazione civile  sez. I 19 novembre 2008 n. 27506)

Secondo quanto previsto dall’art. 10 cod. civ. e dagli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941 , n 633 sul diritto d’autore, l’esposizione o la pubblicazione dell’immagine altrui è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza la presenza di elementi – previsti dalla detta legge  quali  la notorietà del soggetto ripreso, l’ufficio pubblico ricoperto, la pubblica utilità di polizia e/o giustizia scopi scientifici o didattici – ma anche quando , pur in presenza di detti elementi, l’esposizione e/o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima (si cfr. Cass. n. 21172/2006).

Tali aspetti si riflettono anche nella vita social ( Facebook, Twitter, Instagram , Google e altri siti dove vengono diffuse le nostre foto) ed in particolare per le foto dei minori (i quali vengono tutelati dalla legge allo stesso modo degli adulti) , laddove la  Convenzione di New York ed  i principi espressi dagli articoli 2 e 31 della Costituzione italiana creano un principio di divieto alla pubblicazione di foto di bambini in cui questi siano riconoscibili, salvo che la riproduzione dell’immagine non sia giustificata dall’utilità sociale della notizia e che vi sia l’autorizzazione dell’esercente  della potestà genitoriale  (Cassazione civile , sez. III, 05 settembre 2006, n. 19069 ed anche Cassazione penale , sez. V, 19 giugno 2008, n. 30664)

Se, quindi , viene immesso in rete o pubblicato su un sito un filmato o una foto che leda il nostro diritto alla riservatezza e l’abusivo utilizzo della nostra immagine , possiamo tutelarci bloccando tempestivamente la loro diffusione  e, successivamente, chiedere il risarcimento del danno da fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c. (si veda Cass. n. 4366/03 e n.12433/2008 “L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova”) oltre alla liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. in considerazione delle condizioni sociali del danneggiato ( ricordiamo che la sofferenza psicologica patita dalla diffusione senza autorizzazione di immagini private, è ritenuta dai giudici direttamente proporzionale alla posizione sociale e professionale del danneggiato).

Ovviamente tale diritto andrà dimostrato davanti al Giudice, il quale dovrà valutare la lesione del diritto alla riservatezza e , se accertato, calcolare l’entità del danno di cui si chiede il ristoro 

 Avv. Giuseppe Freni

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