Dal CAD Finanze: inesistente la cartella notificata per posta

Ormai da diversi anni Agenti della Riscossione prima, ed Equitalia poi, bussano in maniera illegittima alla porta d’innumerevoli contribuenti con modalità di notifica illecite al punto da rendere del tutto inesigibili i crediti tasseazionati nelle Cartelle. E questo a causa dell’assoluta erroneità nella notificazione delle Cartelle stesse che, in ragione di ciò, debbono considerarsi come mai consegnate al destinatario con la conseguenza che nella stragrande maggioranza delle volte, l’importo richiesto diventa inesigibile per intervenuta prescrizione. Vediamo il perché.
Il diritto processuale civile si limita a disciplinare la notificazione, senza però definire cosa esattamente sia; a questo ha provveduto invece il Ministero di Giustizia che definisce la notificazione come “l’attività con la quale l’ufficiale giudiziario o altra persona specificatamente indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all’originale dell’atto”.
La materia è regolata, per la parte che qui interessa, dal codice di procedura civile, negli articoli che vanno dal 137 al 151 e, per ciò che concerne alcune particolari forme di notificazione in materia tributaria, dall’art.26 del D.P.R. 602/73; questo articolo prevede testualmente: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comuni e concessionario, dai messi comunali e dagli Agenti della Polizia Municipale. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento…”.
E’ evidente dunque che il legislatore, con la norma richiamata, abbia inteso indicare ed individuare espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che essere gli “….ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario”. Da ciò consegue che Equitalia (che è agente/concessionario della riscossione, ma non certo Ufficiale della Riscossione) sia stata esclusa -per espressa volontà dal Legislatore- dall’elenco dei soggetti giuridici abilitati ad effettuare la notifica di atti tramite raccomandata postale e senza l’intervento di un soggetto qualificato ed a ciò preposto dall’Ordinamento. Ogni diversa interpretazione violerebbe il disposto legislativo, così come rilevato dalla giurisprudenza più recente la quale, sul punto, ha rilevato che “in tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino, le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio, non consentono altra interpretazione se non quella letterale. E poiché la notificazione a mezzo posta è, dal legislatore, riservata esclusivamente agli uffici che esercitano potestà impositiva con esclusione degli agenti della riscossione che sono invece preposti alla fase riscossiva, la notificazione in questione deve considerarsi inesistente” (C.T.R Bari – sez. distaccata di Lecce – n. 212 del 18 settembre 2013).
Questa sentenza non è che una, tra le tante, e rappresenta pertanto un’ulteriore conferma a sostegno della ormai prevalente giurisprudenza di merito secondo la quale la notifica della cartella di pagamento effettuata da soggetto non munito del relativo potere comporta la giuridica inesistenza dell’atto di notificazione (C. T. P. Campobasso, sez. 1°, n. 134, 27 agosto 2013; C. T. P. Roma, sez. 19°, n. 247, 13 giugno 2013; C. T. P. Parma, sez. 4°, n. 18,11 febbraio 2013; C.T.R. Catanzaro –sez. staccata di Reggio Calabria – sez. 6°, n. 157, 31 dicembre 2012; C.T.R. Tributaria Regionale di L’Aquila –sez. staccata di Pescara – sez. 10°, n. 551,21 dicembre 2012; C.T.P. Campobasso, sez. 1°, n. 219 del 21 dicembre 2012; C.T.R. Milano, sez. 45°, n. 80,25 giugno 2012; C.T.P. Campobasso sez. 3°, n. 133,11 giugno 2012; C.T.P.Foggia, sez. 4°, n. 191, 23 maggio 2012; C.T.P. Vicenza, sez. 7°, n. 37, 23 aprile 2012,C.T.P.Lecce, sez. 5°, n. 533, 29 dicembre 2010; C.T.P.Pescara, sez. 4°, n. 743, 3 novembre 2010; C.T.P. Milano, sez. 9°, n. 264, 19 luglio 2010; C.T.R. Lombardia, sez. 5°, n. 141 del 17 dicembre 2009; C.T.P. Lecce, sez. 5°, n. 909, 16 novembre 2009; C.T.P. Genova, sez. 12°, n. 125, 12 giugno 2008; C.T.P. Treviso, sez. 6°, n. 44, 2 luglio 2002.
Ciò detto, acclarata l’inesistenza giuridica della notifica a mezzo raccomandata della cartella esattoriale, occorre rilevarne le conseguenze sotto un triplice profilo.
Il primo è di carattere processuale ed attiene alla possibilità di impugnare la Cartella (non) notificata senza alcuna preclusione di decadenza temporale; ciò in quanto l’inesistenza di un valido atto di notifica comporta che lo stesso non possa produrre alcun effetto processuale, con la conseguenza che non può ritenersi legittimamente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica di ogni singola Cartella per la proposizione dell’impugnazione.
Altro effetto processuale civilistico di notevole portata è che la notificazione inesistente non produce effetti giuridici e non può essere oggetto di sanatoria né ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (raggiungimento dello scopo) né ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (rinnovazione dell’atto). La Suprema Corte ha infatti stabilito che “…solo la notificazione nulla, e non quella giuridicamente o materialmente inesistente, è passibile di rinnovazione sanante si sensi dell’art.291 c.p.c..” (Cass. n°1084, 13/2/1996). All’atto pratico ne deriva il fatto che Equitalia non potrà “rimediare” alla errata notifica mediante una nuova e regolare notifica tramite Pubblico Ufficiale a ciò demandato dalla legge fino a che, a seguito dell’impugnazione da parte del soggetto intimato al pagamento, non sia pronunciata sentenza definitiva passata in giudicato.
Da tale ultima osservazione di carattere processuale deriva la conseguenza ben più importante sotto un profilo sostanziale. E’ noto infatti che le cartelle di Equitalia vengano “consegnate” (non –lo ribadisco- notificate) normalmente in tempi ormai prossimi alla maturazione del termine prescrizionale, di norma quinquennale per i tributi e, conseguentemente, l’impugnazione della Cartella per inesistenza di valida notifica apre un procedimento che per giungere ad una sentenza definitiva impiegherà normalmente qualche anno, lasciando in tal modo cadere in prescrizione il tributo portato in Cartella. Con buona pace di tutti.
Per completezza va detto che Equitalia, chiamata in giudizio per la declaratoria dell’inesistenza della notifica è solita difendersi citando, erroneamente, la suprema Corte di Cassazione che tuttavia non ha mai avuto modo di pronunciarsi circa l’esistenza o inesistenza di un atto “notificato”, secondo la nuova formulazione dell’art.26 del D.P.R. 602/73, a mezzo posta da parte di Equitalia stessa. Infatti fino ad oggi la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi unicamente su questioni relative alle conseguenze derivanti dalla mancata compilazione della relata di notifica delle cartelle di pagamento. Mentre non è stato assolutamente sollevato dinnanzi alla stessa Suprema Corte il diverso problema della inesistenza della notifica perché effettuata da un soggetto non abilitato dalla legge. (Cfr. Cass. n. 14327, 19 giugno 2009; Cass. Ord. n. 15948, 6 luglio 2010; Cass. n. 2288, 31 gennaio 2011).
Due pronunce sembrano apparentemente, ma solo apparentemente, andare nel senso auspicato dall’esattore Equitalia la prima (Cass. n. 11708 del 2011 ) stabilisce infatti la validità della notifica per raccomandata da parte dell’Esattore (oggi Equitalia), ma attiene a fatti anteriori alla riforma dell’art. 26 del D.P.R. 602/73, successivamente cioè alla riforma dell’articolo di legge avvenuta nel 1999. Prima di allora infatti la norma espressamente prevedeva l’Esattore come soggetto abilitato alla notifica per raccomandata. Dopo il 1999, tuttavia tale soggetto è stato del tutto eliminato dal testo legislativo. Altra sentenza citata del tutto erroneamente dall’attuale agente della riscossione (Cass. n. 1091, 17 gennaio 2013) stabilisce la validità della notifica per raccomandata avvenuta da parte di Equitalia tramite Ufficiale Postale (i.e. Messo Comunale) ovvero ribadisce, e non potrebbe essere diversamente, quanto stabilito per legge, ovvero che la notifica può essere effettuata esclusivamente da soggetto Pubblico Ufficiale il quale è esattamente qualificato tale per legge e che è -in tutta evidenza- soggetto ben diverso dal postino o porta lettere che dir si voglia che, per contro, non ha e non può rivestire alcuna qualifica di “pubblico ufficiale” addetto alla notifica.
La conclusione di questo contributo può essere riassunta nel tentativo di illustrare e dimostrare che sono sempre più numerose le decisioni dei giudici di merito che accolgono la questione dell’inesistenza della notifica eseguita da soggetto non abilitato e che sino ad oggi la Suprema Corte non ha ancora direttamente affrontato e risolto la questione.

 

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